Medio Oriente: dalle Primavere alla teocrazia

img-_innerArt-_morsi_maniMentre il Medio Oriente è di nuovo in fiamme e divampa il conflitto militare ed ideologico sulle rovine dei Paesi coinvolti nella Primavera Araba, in Occidente ai mass-media e all’opinione pubblica sfugge un aspetto di questa tragedia su cui viceversa sarebbe opportuna adeguata riflessione: quale apporto hanno dato ai diritti umani ed alle libertà civili in generale le riforme legislative costituzionali attuate dai regimi saliti al potere con il beneplacito delle piazze della Primavera Araba?

Tra i Paesi maggiormente coinvolti ad oggi figurano Egitto, Siria, Libia e Tunisia ove – trasversalmente e senza riguardo alla natura giuridica delle forme di governo – formali democrazie, regimi monopartitici, velate teocrazie sono già state destituite o sono pericolosamente in bilico, a riprova della velleitaria fragilità dei modelli politici partoriti dalla Primavera Araba.

Appare inequivocabile la netta virata in senso “teocratico” delle fonti gerarchiche legislative costituzionali che sono state abbozzate dai partiti e movimenti politici che hanno assunto la leadership di queste rivoluzioni politiche.

Queste formazioni politiche sono incontrovertibilmente ispirate da forme di massimalismo religioso islamico assolutamente antitetico alla condivisione dello scheletro giuridico dello stato di diritto laico così come qualificato nella dottrina occidentale e recepito contraddittoriamente nei processi costituzionali dei paesi islamici nel periodo storico precedente alla Primavera Araba.

A distanza di due anni dalle rivolte avviate nei paesi islamici del Medio Oriente i movimenti che risultano essersi affermati secondo schemi politici di partito e che godono di maggiore sostegno organizzato nelle masse evidenziano chiare e dirette ispirazioni a forme di radicalismo islamico antimoderno che promette un ritorno fedele alla shari’a, ovvero alla legge islamica quale fonte unica di regolamentazione dei diritti civili e politici della persona.

Il nodo irrisolto tra Occidente e islam nella storia delle libertà religiose e dei diritti umani più in generale, è dato proprio dalla peculiarità dell’universalismo etico, giuridico e politico delle istituzioni religiose islamiche: non a caso il fondamentalismo religioso islamico si caratterizza per una marcata tensione ecumenica universalista che costituisce il fondamento dello stesso concetto di guerra santa o jihad.

L’islam, a differenza del messaggio di libera adesione al precetto evangelico cristiano, è congiuntamente religione, vita di quaggiù o società civile, e stato – din, dunya, dawla – e dunque tende sempre ad aver necessità di una struttura politica e giuridica nel tempo della storia per corrispondere al suo progetto di universale sottomissione dell’uomo alla volontà di Dio.

In sostanza è condivisibile l’affermazione del celebre politologo americano Bernard Lewissecondo cui lo Stato è un modello giuridico istituzionale che non solo non nasce nel mondo islamico, ma è storicamente estraneo a quell’area geopolitica.

Secondo Bernard Lewis, la distinzione occidentale tra religione e Stato non ha avuto nessuna analogia nella cultura islamica fino alla modernità.

Sebbene fossero state introdotte nel dibattito in seno alla società civile dei Paesi della Primavera Araba nuove idee a favore della liberalizzazione democratica delle istituzioni politiche ed al riconoscimento dei diritti umani secondo i paradigmi della comunità internazionale, l’intero processo legislativo apparve predestinato a trarre inequivocabile ispirazione dai precetti della shari’a.

Anche le costituzioni più recenti includono in misura sistemica precisi riferimenti alla legge sacra islamica ritenuta “la principale fonte” di legislazione civile.

Una rigida interpretazione di tale legge rappresenta inesorabilmente un ostacolo al confronto con il modello dello stato di diritto, con la tutela dei diritti umani, cosi come definiti nelle convenzioni internazionali, in particolare in relazione a temi fondanti la rule of law quali la libertà religiosa e la tutela delle minoranze, la libertà di associazione e di stampa, l’emancipazione della donna, il diritto di famiglia.

La shari’a in alcune costituzioni di recentissima promulgazione è esplicitamente citata quale fonte gerarchica primaria di diritto, come nel caso del Bahrein, dell’Egitto; in altri stati, come la Tunisia, i precetti dell’islam sono comunque contemplati espressamente quale piattaforma programmatica della costituzione.

La recente procedura di riforma costituzionale avviata a seguito della destituzione del regime del presidente Ben Alì, sotto la guida della maggioranza parlamentare islamista del partito Ennahda, ha confermato tale impostazione.

Il Preambolo della Costituzione tunisina pur non parlando espressamente di shari’a, utilizza una formula molto chiara e pericolosa laddove si afferma che nulla deve contraddire i precetti fondanti dell’islam.

Peraltro la previsione di cui all’art. 3, nel quale oltre alla garanzia della libertà di culto si afferma la “criminalizzazione di tutte le minacce al sacro”, apre una pericolosa legittimazione a ipotesi di discriminazione della libertà di stampa, di manifestazione pubblica della fede religiosa, di professione della stessa, di libertà di conversione a religione differente da quella islamica: infatti nessuna specifica qualificazione viene data all’ipotesi di fattispecie di minaccia al sacro se non riconducibile alla fede islamica.
In Egitto i precetti giuridici di tradizione islamica e la complementare compressione della pienezza delle libertà pubbliche – e dei diritti umani in generale – si propongono con frequenza non casuale nell’impianto normativo della Costituzione approvata nel dicembre 2012 dall’Assemblea Costituente egiziana guidata dalla Fratellanza Musulmana del deposto presidente Morsi.

Gli artt. 2 e 219 definiscono i principi della shari’a rispettivamente come “fonti primarie della legge” e “regole fondamentali della giurisprudenza”.

Ma il divieto più significativo imposto alla minoranza dei cristiani copti è il Decreto che regola la costruzione o la ristrutturazione di chiese. Il Governo può infatti intervenire e fermare qualsiasi opera di edificazione e riparazione delle chiese copte con la motivazione che tale attività possa costituire un pericolo per la sicurezza dello stato.

Appare indubbio a chi scrive che le prime esperienze costituzionali maturate nel solco degli eventi politici rivoluzionari della Primavera Araba confermino che nei sistemi ed ordinamenti giuridici istituzionali dei Paesi laddove l’Islam risulti essere la fede maggioritaria il rapporto tra diritto e religione appaia problematicamente irrisolto, in quanto i presupposti valoriali ed etici posti a fondamento delle costituzioni sono “graziosamente” concessi esclusivamente dalla legge religiosa, la shari’a.

Una politica arrogante come quella islamista che persiste nel presupporre di abbracciare il mito dello Stato etico al fine di giungere alla giustizia divina tramite la trasformazione sociale non potrà che perpetuare la violazione della centralità della persona umana nei suoi diritti fondamentali.


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