C’è del marcio in Danimarca e pure nel Regno unito. Lo aveva scoperto Shakespeare e noi oggi lo confermiamo. Per spiegarlo occorre partire dal Comitato per i Diritti dell’Uomo dell’ONU, organismo previsto ed istituito dall’ art. 28 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966. Uno dei suoi compiti principali è offrire interpretazioni esatte del significato del Patto stesso. A luglio il Comitato ha redatto una prima bozza di commento dell’art. 6 del Patto concernente il diritto alla vita, bozza che avevamo già analizzato a suo tempo.
La bozza è aperta a revisioni da parte degli Stati, delle organizzazioni non governative e di quelle facenti parti dell’Onu, delle accademie scientifiche e di esperti. Ora accade che nel paragrafo 9 della bozza il Comitato usi più volte l’espressione “donna incinta”, riferito soprattutto al diritto alla salute e alla possibilità di accedere all’aborto. Il Regno Unito e la Danimarca per voce del suo Ministro degli esteri, tra le altre critiche, puntano il dito proprio su quella espressione: “donna incinta”. Nei commenti inglesi e danesi c’è un periodo che è identico (chissà chi avrà copiato da chi): “si nota che nell’utilizzo dell’espressione ‘donna incinta’ il Comitato può inavvertitamente limitare l’applicazione di questo paragrafo, escludendo le persone transgender che hanno partorito”. I due governi si riferiscono a quelle donne divenute per legge “maschi” ma che hanno conservato gli organi riproduttivi femminili.
Ovviamente non interessa nulla la problematica dell’aborto – che anzi dalla Danimarca e dal Regno Unito ricevono avvallo e incoraggiamento – ciò che fa specie è invece è l’espressione “donna incinta” che escluderebbe le transessuali incinte non solo dal diritto alla tutela della vita ma anche da quello, inesistente, di aborto. Escluderebbe sotto il profilo ideologico, ma non biologico dato che la donna che si sente uomo rimane pur sempre donna. Tanto è vero che riesce pure a partorire. Quindi il Comitato in realtà non avrebbe discriminato proprio nessuno, dato che le transessuali rimangono donne. Naturalmente quello che fa problema al Gran Bretagna e alla Danimarca è l’accezione del termine “donna” che oggi deve essere inteso in senso solo sociale e non biologico-naturale. “Donna” è un costrutto sociale-esperienziale-psicologico e dunque la donna che cambia sesso e diventa “uomo”, non è più donna in nessun senso. E poco importa che una possibile maternità sia la prova provata della sua femminilità. Dunque non essendo più donna, ma potendo pur sempre partorire in qualità di “uomo”, è bene che il Patto sui diritti civili e politici sia interpretato anche secondo le categorie lunari della teoria del gender. Che la realtà dei fatti si adegui alla realtà partorita – è proprio il caso di dirlo – dall’utero delle fantasie ideologiche.
Qualche nota di conforto su questo tema invece viene dalla Polonia, dalla Russia e dalla Turchia. La prima chiede che il paragrafo n. 27 venga completamente riscritto. In esso si indica un elenco di persone che dovrebbero ricevere dallo Stato particolare protezione in merito al diritto alla vita: si va dai bambini di strada agli immigrati, dalle persone LGBT a quella albine. L’elenco è assai lungo. La Polonia correttamente chiede che tutto questo paragrafo venga sostituito da un altro che indica semplicemente come dovere dello Stato quello di tutelare la vita di tutti i suoi cittadini senza discriminazione alcuna. Propone questa modifica perché le categorie di persone non incluse nella lista rischiano di essere meno protette. In breve le persone LGBT come i migranti avrebbero maggiori tutele rispetto ad etero e cittadini della nazione relativamente al diritto fondamentale della vita.
La Russia articola un rilievo critico che riguarda il paragrafo 64 anch’esso dedicato alla tutela della vita di soggetti particolari. Nel commento inviato dai Russi si legge: “E’ necessario rispettare la terminologia riconosciuta a livello internazionale per indicare i motivi di discriminazione […]. Le nozioni di casta, di albinismo, di orientamento sessuale o identità di genere (paragrafo 64) non sono definite da documenti universali internazionali e sono un’interpretazione libera dei motivi di discriminazione chiaramente descritti nel Patto. È anche inaccettabile l’uso di termini non giuridici, come ad esempio ‘femminicidio’”. Medesima riserva viene espressa dalla Turchia: “le espressioni ‘orientamento sessuale e identità di genere’ dovrebbero essere eliminate e sostituite con il termine ‘sesso’ che è approvato e accettato dalla letteratura giuridica internazionale”. In breve la neolingua che tutela le rivendicazioni di gay e trans non trova fondamento nemmeno a livello di diritto internazionale.
Tommaso Scandroglio | Lanuovabq.it
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