Tra pochi giorni saranno pubblicate dal MIUR le linee guida che attueranno a partire da Settembre il comma 16 della nuova legge sulla “La Buona Scuola”, il quale introduce l’educazione di genere nella scuola pubblica italiana, attraverso l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.
Ci sono troppe ambiguità pericolose intorno alla cosiddetta “educazione di genere”, ai concetti stessi di “genere”, “stereotipi” e “discriminazione” e troppe segnalazioni da tutta Italia testimoniano da mesi come questi termini sono il cavallo di Troia per far entrare ilgender- cioè un vero e proprio indifferentismo sessuale – nelle scuole di ogni ordine e grado
Il comma 16, già in sede di approvazione della legge, suscitò un acceso dibattito, che venne bloccato con il voto di fiducia imposto proprio per stoppare le polemiche intorno all’ introduzione dell’ educazione di genere, su cui in parlamento non vi era l’unanimità del consenso. Ovviamente chi contestava l’introduzione dell’educazione di genere non lo faceva per connivenza verso il femminicidio o il bullismo omofobico, ma semplicemente perchè,in un confronto che si sperava democratico, voleva individuare, altre modalità di contrastare questi fenomeni che non fossero quelle che poi si sono dimostrate essere nella scuola, surrettizie introduzioni di teorie gender e di indottrinamento in senso pansessualista, omosessualista con proposte tramite sussidi didattici tuttora in adozione nelle scuole, di scriteriate e plurime identità sessuali e orientamenti sessuali intesi come scelte soggettive
Questo rende necessario chiedere subito al Ministero della Istruzione Stefania Giannini garanzie su questo documento e l’ufficializzazione della pratica del “Consenso Informato preventivo” per permettere ai genitori di dare o meno il loro assenso alla partecipazione dei figli a tutti i progetti scolastici su temi educativi sensibili e controversi per le famiglie, in primis quindi quelli di educazione affettiva e sessuale e tutti quelli collegati al comma 16, anche quando si svolgono durante l’ orario scolastico, offrendo anche la possibilità di attività alternativa, nel RISPETTO del diritto allo studio e del primato educativo dei genitori – riconosciuto dall’ art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo e delle Libertà Fondamentali (art.2 del Prot. Add.1) e dall’ Art. 30 della Costituzione – e per difendere il valore non negoziabile della Libertà di Educazione.
Anche noi siamo per “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni” delle persone, ma siamo nel contempo difensori del pluralismo culturale ed educativo, che si salvaguarda rispettando il diritto inviolabile del genitore di educare i figli in coerenza con le proprie convinzioni educative e religiose, nel rispetto delle leggi e della libertà di coscienza per tutti.
Per la libertà di educare i nostri figli
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