Otto validi motivi contro la legge sull’omofobia

legge-omofobia-300x199

legge-omofobia-300x199Il professore emerito di Diritto Penale all’Università Firenze, Ferrando Mantovaniè intervenuto nel dibattito sul ddl Scalfarotto contro l’omofobia, che prevede la reclusione per chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione» fondati sull’omofobia o sulla transfobia. Il prof. Mantovani ha bocciato la legge anti-omofobia per 8 motivi, ben ponderati ed esposti con chiarezza.

A) NON NECESSARIA: ha inizialmente osservato che «la proposta di legge è ritenuta da più parti, e non a torto, non strettamente necessaria, essendo sufficiente a tutelare ogni persona contro i deprecabili atti di violenza, di offesa, di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, il ricco armamentario penale dei delitti di percosse, di lesioni, di omicidio, di minacce, di violenza privata, di atti persecutori, di maltrattamenti, di ingiuria, di diffamazione, di discriminazione, in particolare in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; tutte aggravate dalla circostanza dei motivi “abietti”, di cui all’art. 61 n.1 c.p.».

B) SI BASA SU ELEMENTI EMOZIONALI: Inoltre, «tale proposta di legge presenta un’inquietante intrinseca pericolosità, quale vulnus ad irrinunciabili principi di civiltà giuridica, in quanto incentrata non su elementi costitutivi di tipo descrittivo o naturalistico, facenti riferimento a realtà individuabili con sufficiente sicurezza. Bensì su elementi costitutivi di natura emozionale, quali l’”omofobia” e la “transfobia”, come tali del tutto vaghi, indeterminati e indeterminabili nella loro portata applicativa; nonché sulla indeterminatezza del concetto di “discriminazione”».

C) TROPPA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE: è anche a lui evidente che «la suddetta proposta di legge apre, conseguentemente, spazi estremamente ampi alla discrezionalità del giudice e ai suoi possibili soggettivismi (personologici, ideologici, caratteriali), e a possibili decisioni giurisprudenziali opposte: in violazione dei principi, costituzionalizzati, di legalità-tassatività e di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge. E particolari inquietudini hanno già sollevato le applicazioni dell’art. 3/1a della l. n. 654/1975 da parte della stessa Corte di cassazione nelle due sentenze della Sez. I, n. 47984 del 22/11/201, e della Sez. IV, n. 41819, del 10/7/2009 (1)».

D) INTRODUCE IL REATO D’OPINIONE: Ci sono inoltre rischi che «il prevedibile esito della proposta di legge (se approvata), stante la sua indeterminatezza, sia quello di perseguire penalmente, in quanto atti di discriminazione fondati sulla omofobia, anche il sostenere l’inammissibilità del matrimonio omosessuale, l’esigenza dei bambini di avere un padre e una madre, il divieto di adozione di bambini da parte delle coppie omosessuali, il formulare giudizi di disvalore degli atti omosessuali sulla base delle Sacre Scritture, della Tradizione della Chiesa cattolica e del pensiero di altre religioni; il semplice citare pubblicamente passi evangelici sulla sodomia; il dibattere se l’orientamento sessuale sia modificabile o immodificabile e se la modificazione sia un’affermazione scientificamente fallace o meno; l’applicare a persone omosessuali, che liberamente lo richiedano, le c.d. terapie riparative per correggere l’orientamento sessuale o considerare meritevole di aiuto il disagio esistenziale di cui soffrono certi omosessuali. Con la conseguente violazione dei diritti, costituzionalizzati, della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà religiosa e della libertà di educazione dei genitori verso i figli, comprendente anche l’educazione sessuale».

E) INCENTIVA LA STESSA OMOFOBIA: l’omofobia, ha anche osservato l’emerito giurista, «viene non contrastata, ma incentivata, e nel modo peggiore, con gli atteggiamenti di vituperio, di intimidazione, di arrogante intolleranza, di minacce o di attivazione di azioni penali verso i pensieri divergenti, di cui si ha un crescente sentore; anziché favorito attraverso un confronto ed una discussione, senza forzature, e la proposizione di modelli educativi ispirati al rispetto di ogni persona come tale, a prescindere dagli orientamenti sessuali».

F) HA UNA FUNZIONE MORALIZZANTE: esiste anche uno scopo ideologico: «non ci troviamo di fronte ad un “diritto penale conservativo”, di tutela di specifici beni giuridici, ma ad un “diritto penale propulsivo”, usato cioè come strumento per l’imposizione da una diversa visione sociale, per creare nuova sensibilità, con una funzione c.d. di moralizzazione; finalità che sono state sempre stigmatizzate dalla dottrina penalistica liberaldemocratica e laica».

G) E’ CONTROPRODUTTIVA: inoltre viene osservata la sua inutilità e controproduttività, «perché è quanto mai dubbia l’effettività generalpreventiva di una tale legge, come attestano i periodici ed infruttuosi inasprimenti sanzionatori in materia di violenze sessuali, di pedoprostituzione, di pedopornografia, di atti persecutori, di omicidi e di lesioni personali, causati da gelosia o da utenti della strada sotto l’effetto di sostanze stupefacenti od alcoliche, e più in generale la ininterrotta ed infruttuosa produzione legislativa penale», in quanto «esiste un rapporto di proporzione inversa tra condotta antisociale e validi controlli sociali, nel senso che il numero di coloro che pervengono al delitto cresce col decrescere di tali sistemi normativi di controllo».

Di fronte a comportamenti anti-sociali come l’omofobia, qualora esista veramente, la vera alternativa è«ripristinare il primario sistema dei controlli socio-culturali, sostituendo all’attuale sistema di disvalori criminogeni un sistema di valore anticrimine, incentrato non più sulla degenerazione della “cultura dei diritti” nella “caricatura dei diritti propri”, tendenzialmente illimitati, ma sulla conversione della cultura dei diritti anche nella “cultura dei doveri”, volta a fare emergere nell’uomo la parte migliore e non la peggiore. Operazione che richiede una profonda inversione culturale, assai improbabile finché persiste la diffusa e nichilistica “inappetenza per ogni sistema di valori”». Oppure la rassegnazione ma accompagnata comunque dall’auspicio del «riposo del legislatore, preferibile ad un legiferare frenetico e scomposto, ideologico e nichilistico, frutto di una persistente confusione tra l’”agire” e l’”agitarsi”».

Tratto da: http://www.uccronline.it/

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